LEGGE 19 LUGLIO 1961, N. 706
(Gazzetta Ufficiale 9 Agosto 1961, n. 197)
Impiego della biacca nella pittura
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art.
1.
E' vietato l'impiego del carbonato di piombo (biacca), del solfato di piombo e degli altri pigmenti
contenenti dette sostanze, nei lavori di pittura e di verniciatura, salve le deroghe e le eccezioni
stabilite negli articoli seguenti.
Art.
2.
Il divieto di cui all'art. 1 non si applica esclusivamente alle lavorazioni nelle quali l'impiego di detti
prodotti sia riconosciuto insostituibile e che saranno destinate con decreto del Ministro per il lavoro
e per la previdenza sociale, sentito il Ministro per la Sanità e sentito il parere vincolante di una
commissione composta di otto esperti, fra cui quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori più rappresentative e quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro più rappresentative.
Art.
3.
È consentito l'uso dei pigmenti bianchi contenenti al massimo il 2% di piombo, espresso in piombo
metallo.
Art.
4.
È vietato adibire i minori degli anni 18 e le donne di qualunque età nei lavori di pittura che
comportino l'uso del carbonato di piombo e dei prodotti contenenti detti pigmenti.
Art.
5.
I recipienti contenenti colori, vernici o mastici a base di pigmenti piombiferi, di cui all'art. 1,
detenuti o esposti per la vendita al pubblico, debbono portare all'esterno e bene visibile una scritta
indicante se il tenore di piombo superi o meno la percentuale di cui all'art. 3.
Art.
6.
La biacca, il solfato di piombo e i prodotti contenenti detti pigmenti devono essere manipolati nei
lavori di pittura soltanto allo stato di pasta o di prodotto pronto all'uso.
Sono vietati, in ogni caso, la manipolazione e l'impiego di prodotti allo stato di polvere da parte dei
lavoratori addetti alle operazioni di pittura.
Art.
7.
Quando nei lavori di pittura i prodotti di cui all'art. 1 vengono usati con sistemi a spruzzo, si devono
adottare i mezzi atti ad impedire o a limitare la dispersione nell'atmosfera di particelle nocive.
Qualora questo fine non sia conseguibile a mezzo di impianti chiusi, o di dispositivi di aspirazione,
o di altri mezzi tecnici, i lavoratori devono essere protetti con idonei mezzi individuali contro il
pericolo della inalazione delle particelle nocive.
Art.
8.
Le operazioni di pomiciatura, di raschiamento a secco e in genere di asportazione delle vernici
composte dei prodotti di cui all'art. 1, devono essere eseguite in modo da limitare al minimo il
sollevamento e la dispersione della polvere.
Art.
9.
Gli operai addetti ai lavori di pittura implicanti l'uso di preparati piombiferi, di cui all'art. 1, devono
essere forniti, e fare uso, di idoneo abito di lavoro il quale deve essere tenuto in condizioni di
pulizia.
I vestiti personali, tolti dall'operaio durante il lavoro devono essere posti al riparo dal pericolo di
imbrattamento col materiale nocivo usato per la pittura.
Art.
10.
Salvo le maggiori incombenze prescritte dagli artt. 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 Marzo 1956, n. 303, circa la installazione dei servizi necessari alla pulizia personale
dei lavoratori, l'esercente delle attività disciplinate dalla presente legge è tenuto in tutti i casi a
provvedere affinché gli operai possano durante il lavoro, alla fine di questo, e prima dei pasti,
praticare almeno la pulizia delle mani.
L'esercente è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, nonché i
detersivi idonei e i mezzi per asciugarsi.
Art.
11.
Il medico che riveli casi di saturnismo o casi di presunto saturnismo riguardanti i lavoratori addetti
alle lavorazioni di cui all'art. 1 è tenuto a farne notifica all'ispettorato del lavoro competente.
Art.12.
I casi di intossicazione saturnina notificati ai sensi dell'articolo precedente devono formare oggetto
di una visita medica di controllo . qualora il lavoratore sia soggetto all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali, a norma del RD del 17 Agosto 1935 n 1765, e successive
modifiche, la visita è eseguita da i medici dell'Istituto assicuratore, il quale ne comunicherà il l'esito
all'ispettorato del lavoro competente. In tutti gli altri casi la visita è eseguita direttamente dagli
ispettori medici del lavoro.
Art.13.
Salve le maggiori sanzioni previste dal codice penale, sono puniti per la inosservanza dalle norme
previste nella presente legge, con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da £ 1.000.000 a £
5.000.000, i datori di lavoro, i produttori e i commercianti.
Art
14.
La vigilanza sull'osservanza della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della
provvidenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come legge dello Stato.